Art. 1.
(Funzione sociale della famiglia).

      1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 29 della Costituzione, riconosce i diritti fondamentali della famiglia, quale società naturale fondata sul matrimonio tra persone di sesso diverso, con compiti di sviluppo della persona, procreazione, mantenimento, educazione, istruzione e assistenza dei figli e solidarietà tra le generazioni.